Ecco per voi un articolo utile e pratico. Di seguito alcuni consigli per come richidere, a chi rivolgersi e ottenere ausili di sostegno per i propri cari.
1) La domanda.
Disponibile presso l’Ufficio protesi dell’Asl di residenza, va compilata indicando i dati anagrafici del beneficiario, il prodotto che richiede e da chi lo vuole ricevere. La scelta della ditta fornitrice è una libera scelta dell’interessato, e non dovrebbe essere imposta né dal medico prescrittore, né da altri. Alla prima domanda va allegato un certificato anagrafico, ma può essere sufficiente una copia della carta d’identità o un’autocertificazione. Va infine allegato il certificato d’invalidità, se non già in possesso dello stesso Ufficio.
2) La prescrizione.
La fase della prescrizione dell’ausilio è un momento significativo e molto delicato dal punto di vista del disabile che troppo spesso è stato ritenuto un mero atto burocratico.
La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, che abbia attinenza e competenza sulla menomazione e sulla disabilità (ad esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da uno pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria).
La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità: ricordiamo che la prevenzione non ha solo valenze mediche, ma anche sociali. La prima prescrizione dovrebbe derivare da un’attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi circostanziata. Va poi specificata l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve inoltre essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
Se, infine, la prescrizione si riferisce ad un rinnovo (scarpe ortopediche, tutori, apparecchi acustici ecc.), il medico prescrittore deve controllare il presidio precedente e valutarne l’idoneità e la funzionalità.
3) L’autorizzazione.
E’ uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio. L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall’Asl (Ufficio Protesi) di residenza dell’assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
Alla ditta prescelta dal richiedente viene inviato un ordine di fornitura, mentre allo stesso richiedente viene spedita una lettera nella quale si comunica l’autorizzazione alla fornitura e vengono spiegati gli obblighi a cui lo stesso beneficiario è sottoposto per non incorrere in sanzioni. Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l’erogazione del dispositivo prescritto. L’eventuale differenza di costo è a carico dell’assistito, ma con alcune agevolazioni fiscali.
4) La fornitura.
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna specificamente previsti e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelli normalmente vigenti. La consegna è immediata se l’ausilio è disponibile in magazzino (ciò avviene solitamente per letti, materassi, cuscini antidecubito, carrozzine ed altri ausili per la deambulazione).
5) Il collaudo.
Il collaudo è l’ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell’ausilio deve informare l’Asl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L’assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante, la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l’assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni, fissate da ciascuna Regione. Il collaudo dovrebbe essere eseguito dal medico prescrittore o dalla sua unità operativa, verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito. Il termine massimo per questa operazione è di 20 giorni dalla data di consegna del’ausilio, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti.
Fonte: Anziani e Vita
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